Responsabilità medica - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Aggravamento del danno - Risarcimento dei danni

30 ottobre 2017

RESPONSABILITA’ MEDICA - Responsabilità ex art. 2051 C.C. - Aggravamento del danno - Risarcimento dei danni.

La causa è stata promossa nei confronti, tra gli altri, del Condominio e della Casa di Cura onde ottenere il risarcimento dei danni tutti riportati dalla Cliente a seguito della caduta verificatasi per la presenza di ghiaccio nell’area di proprietà del Condominio nonché a causa della successiva infezione intraoperatoria contratta presso la struttura sanitaria, ove era stata ricoverata per le necessarie cure.

Il Tribunale di Monza, da un lato ha accertato la responsabilità concorrente dell’attrice e del Condominio relativamente alla caduta, dall’altro ha dichiarato la piena responsabilità della Casa di Cura per i maggiori danni riportati dalla paziente a seguito della infezione contratta.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il Condominio - essendo tenuto quale custode a mantenere l’aerea pulita da neve e ghiaccio e ad adottare tutte le misure necessarie  affinché la cosa comune non rechi pregiudizio ad alcuno - risponde oggettivamente dei danni ex art. 2051 C.C..

Tuttavia, il Giudice ha concluso che vi è stato un concorso di colpa da parte dell’attrice, la quale - conoscendo lo stato dei luoghi e delle condizioni metereologiche dei giorni precedenti l’accaduto - avrebbe dovuto procedere con maggior prudenza, essendovi ghiaccio per terra.

Di qui la condanna del Condominio a risarcire i danni subiti dall’attrice a seguito della caduta  nella misura del 50%.

Per quanto riguarda l’ulteriore danno da infezione, il Tribunale - recependo in toto le conclusioni della C.T.U. medico legale - ha statuito che la infezione da pseudomonas fosse con ogni probabilità da ricondursi al ricovero, deponendo in favore di tale conclusione sia il manifestarsi di una infezione da pseudomonas aeruginosa (batterio tipico delle infezioni nosocomiali) che il tempo di manifestazione (dopo 4/6 settimane dalla dimissione) della infezione stessa.

Indi, il Giudice - facendo proprio l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale  non sussiste nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce l’antecedente causale e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né quelli preesistenti, aggiungendo che devono essere addebitati all’agente i maggiori danni o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale - ha condannato la Casa di Cura al pagamento a titolo risarcitorio di una somma quantificata sulla base del danno biologico al 25% (totale) detratto il danno all’8% (imputabile alla caduta) ad essa non ascrivibile.

E’ stato, altresì,  liquidato il danno da incapacità lavorativa specifica incidente nella misura del 20%, calcolato tenuto conto dello stipendio annuo moltiplicato per il numero di anni necessari per il raggiungimento della pensione sociale e applicando un tasso di sconto dell’1%.

Avverso la sentenza in questione è stato proposto appello per errori nella determinazione delle somme dovute  a titolo risarcitorio e per la errata imputazione di detti danni ai convenuti.

Per la consultazione del testo integrale della sentenza del Tribunale di Monza si rimanda alla Sezione Documenti del presente sito, ove è pubblicata.

Avv. Ornella Sirtori

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